API

Atti di programmazione degli interventi 

Inquadramento normativo e finalità  

La legge regionale 16/2004 "Norme sul Governo del Territorio" sancisce all’art. 3 che la pianificazione comunale si attua mediante disposizioni strutturali che costituiscono il Piano Urbanistico Comunale (PUC), con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, e mediante disposizioni programmatiche, Atti di Programmazione degli Interventi (API), tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

A norma dell'art. 25 della medesima legge, con delibera di Consiglio Comunale è adottata la disciplina (API) degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni; in conformità alle previsioni del PUC e senza modificarne i contenuti.

Gli API hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.

Gli API in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono:
a) le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; .
b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico;
c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;
d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.

Gli API sono dunque lo strumento finalizzato a pianificare l'attuazione delle previsioni e delle scelte compiute e convalidate nel Piano Urbanistico Comunale nell'arco temporale di tre anni, di fatto integrando e rendendo operativo il PUC. Gli API rappresentano quindi un passaggio significativo per la città in riferimento al governo dei processi in corso e comunque prevedibili nel medio periodo. La redazione degli API rappresenta quindi un'opportunità per individuare, tra gli interventi programmati, un insieme integrato di progetti (pubblici e privati), condivisi e coerenti cui dare priorità di realizzazione e sui quali far convergere le risorse, le competenze e l'impegno alla loro realizzazione di una pluralità di soggetti nel generale interesse della collettività.

Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi degli art. 126 e 128 D.Lgs. 163 del 12/04/2006, si coordina con le previsioni degli API (art. 25 comma 6 legge reg. 16/2004).

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli Atti di programmazione degli interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente (art. 25 comma 4 legge reg. 16/2004).

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